ALLEGATO A
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“La
colombina – per la tutela degli animali e dell’ambiente”
DENOMINAZIONE -
SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita
l'Associazione di volontariato denominata “La colombina – per la tutela
degli animali e dell’ambiente” ai sensi della legge 266/91 che persegue il
fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'Associazione ha sede
attualmente in Genzano di Roma (RM), via Vigne Nuove 64 e potrà istituire o
chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere
trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'attività dei volontari
non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è
disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici
rapporti associativi o attività.
L’Associazione è
costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile
e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure
previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica
ed il riconoscimento
d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“La
colombina – per la tutela degli animali e dell’ambiente” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di
lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà
sociale.
L’Associazione è
apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in
maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo
l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale,
tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi
dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto
della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi
sociali l'Associazione in particolare si propone di:
a) svolgere opera di sensibilizzazione al rispetto della
natura e ad una integrazione pacifica e armoniosa dell’uomo con l’ambiente
naturale in cui vive;
b) promuovere il rispetto degli animali e la loro
dignità di esseri viventi;
c) diffondere la conoscenza dei diritti degli animali,
in particolare di quelli che vivono in una condizione di randagismo, promuovere
campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni
degli animali abbandonati (L. R. n. 34 del 21 ottobre 1997);
d) promuovere ed organizzare campagne di informazione,
di educazione e di affezione rivolte ai proprietari di animali e all’opinione
pubblica in genere, agli amministratori pubblici e al mondo studentesco, su un
corretto rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e sulla difesa
del suo habitat, per il controllo delle nascite, per il non abbandono e per la
prevenzione del randagismo;
e) promuovere e realizzare corsi di formazione e di
aggiornamento per il personale docente della scuola e per il personale degli
enti locali sui temi della tutela degli animali di affezione e per la
prevenzione del randagismo;
f)
monitorare la
presenza di randagi sul territorio, offrendo loro nutrimento e cure,
attivandosi per la sterilizzazione, anche e soprattutto in collaborazione con
gli enti pubblici;
g) offrire ai cani in difficoltà l’impegno a individuare
le risorse necessarie a garantire loro una qualità di vita dignitosa, attivando,
qualora non sussistano alternative, tutte le sensibilità atte a far sì che
l’animale possa essere considerato “di tutti”, “del quartiere” o di
qualsivoglia nucleo organizzato di persone che se ne prendano cura;
h) mettere a disposizione di malati, handicappati o
anziani i cani particolarmente predisposti,
per indole e/o per addestramento, a migliorare le loro capacità
affettive e relazionali (pet therapy).
L'Associazione si avvale
di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare
della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o
Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà
inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore
raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà,
esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a
chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte
dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello
Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere
ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante
inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il
Consiglio Direttivo
I Soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le
persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato
direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva
opera nel ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono Soci operativi le
persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita
e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una
specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le
persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti
per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a
farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o
Promotori
Sono Soci sostenitori
tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o
mediante conferimento in denaro o in natura.
I soci prestano la loro
opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono
stipulare con essa alcun
tipo di lavoro dipendente o autonomo
Articolo 6
Tutti
gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo
temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione
mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha
carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle
disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni
che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione
Articolo 7
La qualità di Socio si
perde per:
− Decesso;
− Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione
del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota
sociale annuale.
− Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota
sociale per l'anno in corso.
− Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera
l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano,
comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i
contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per
il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire
alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
− dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
− da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni
e iniziative);
− da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti
a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'Associazione;
− contributi di organismi internazionali;
− entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'Associazione può inoltre
effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge
n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale
indivisibile è costituito da:
− beni mobili ed
immobili:
− donazioni, lasciti o
successioni;
Anche nel corso della vita
dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle
risorse comuni.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
d) il Collegio dei Revisori;
e) i Probiviri;
Tutte le cariche elettive
sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente
costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione
prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere
ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo
organo deliberante.
In particolare l'Assemblea
ordinaria ha il compito di:
-
delineare gli
indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
-
approvare il
bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
-
eleggere il
Presidente;
-
eleggere i
componenti del Consiglio Direttivo;
-
ratificare
l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea straordinaria
ha il compito di:
-
deliberare sulle
modifiche dello statuto dell'Associazione;
-
deliberare
sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa
Articolo 11
L'Assemblea è convocata
presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una
volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere
convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione,
dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta
dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata,
mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano
almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione
dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo
fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati
l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che
di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda
convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di
intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa
più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad
un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli
associati.
In seconda convocazione le
deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del
presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il
voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati
intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta
dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in
assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di Segretario
sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da
persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea
saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario
stesso.
Le decisioni prese
dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia
dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di
consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal
Presidente.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di
membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è
eletto direttamente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo,
determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo
ha il compito di:
–
attuare le direttive
generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento
degli scopi sociali;
–
assumere tutti i
provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
–
deliberare circa
l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
–
l'assunzione
eventuale di personale dipendente;
–
predisporre il
bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
–
stabilire le
quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più
consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di
lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo
nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà
in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento
che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti
pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà
essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le
maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al
loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a
quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si
raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità,
oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio
Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in
caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro
ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata,
o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della
riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei
membri dello stesso.
La riunione è presieduta
dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o
in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione
all'Associazione.
Le funzioni di Segretario
sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o
impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse
sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti
compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del
Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il
Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell'Associazione;
Articolo 20
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è
ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei
terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente
assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima
adunanza utile.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo
ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
-
predisporre le
linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
-
redigere la relazione
consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
-
vigilare sulle
strutture e sui servizi dell’Associazione;
-
determinare i
criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli
associati;
-
emanare i
regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il
Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di
qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'Assemblea
qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero
massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità
da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione
delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni
del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI
REVISORI
Articolo 22
L'Assemblea
qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione
composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il
Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e
l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi
statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito
libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio
Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior
assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è
determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea
per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto,
valgono le norme ed i principi del codice civile.